Norme di comportamento relative alle molestie nei luoghi di lavoro

Principi e finalità

Il “Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo” (di seguito “Centro”) ha tra i propri obiettivi quello di assicurare un ambiente di lavoro corretto e professionale e condanna discriminazioni e molestie di ogni genere, comportamenti non professionali, epiteti inappropriati o dispregiativi, insulti, minacce o scherni.
A tal fine chiunque operi a qualunque titolo nel “Centro” si impegna ad adottare comportamenti improntati al rispetto degli interlocutori, anche in termini di cortesia e professionalità.
In particolare il presente documento si pone la finalità di riepilogare le norme in tema di molestie sessuali volte a censurare in modo netto ogni atto di discriminazione o molestia nei confronti di qualsiasi persona operi, a qualunque titolo, con il “Centro” e negli ambienti del “Centro”.

Ambito di applicazione

Le norme richiamate nel presente documento si applicano al verificarsi di molestie sul luogo di lavoro qualunque sia la tipologia di rapporto instaurato e il ruolo ricoperto.

Molestie sessuali

Le molestie sessuali, in particolare, sono atti di discriminazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 2 del d.lgs. 198/2006, e consistono in ogni comportamento a connotazione sessuale espresso in forma fisica, verbale o non verbale, che sia indesiderato, che abbia lo scopo o comunque l’effetto di violare la dignità e la libertà della persona che lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il “Centro” considera particolarmente gravi le molestie sessuali quando:

  • implicitamente o esplicitamente sono utilizzate al fine di esercitare pressione in ogni attività espletata nel “Centro”;
  • hanno lo scopo o l’effetto di interferire irragionevolmente con le performances professionali o didattiche e di creare un ambiente di lavoro o didattico intimidatorio, ostile o offensivo.

La molestia sessuale si configura anche laddove il comportamento dell’autore non sia accompagnato da ricatto o minacce, ma sia indesiderato per chi lo subisce. Anche un singolo atto isolato, non ripetuto, costituisce molestia sessuale.

  • In generale, sono forme di molestia o discriminazione sessuale:
    in ambito verbale (scritto e/o orale): allusioni sessuali, epiteti sessuali o razziali, insulti o commenti denigratori, scherni volgari, minacce, proposte o suoni volgari o d’insulto;
  • in ambito visivo: immagini, fotografie e oggetti denigratori o volgari, gesti osceni;
  • in ambito fisico: contatti fisici indesiderati di qualunque tipo.

E’ considerata inoltre molestia qualsiasi iniziativa che rappresenti il fare o minacciare ritorsioni a seguito di una risposta negativa a un approccio verbale e/o fisico.

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Chiunque operi a qualunque titolo con il “Centro” e nel “Centro” veda o subisca molestie come sopra descritte e definite è tenuto a riportarle al proprio superiore, scalando gerarchicamente ove il primo sia coinvolto, ovvero a segnalarlo ai competenti organismi di vigilanza secondo le procedure previste o alla casella elettronica odv@centrogiornalismo.it . Sono adottate misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Codice Etico e dal presente documento.

I responsabili gerarchici:

  • hanno il dovere di favorire la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro dove esercitano le loro funzioni;
  • nel caso in cui si verifichino comportamenti che potrebbero configurare molestie, ferma restando la valutazione dell’avvio dei prescritti procedimenti disciplinari, hanno inoltre l’obbligo di assumere e sollecitare le misure organizzative e gestionali ritenute più idonee al fine di evitare il ripetersi di analoghe situazioni.

Il “Centro” si impegna a dare massima diffusione al presente documento mediante:

  • affissione in bacheca
  • pubblicazione sul sito www.centrogiornalismo.it.