Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa

(Roma, 10 novembre 2011)

Si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto
diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi
dall’attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche,
relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura del “portavoce”, diffusa soprattutto
in politica e negli organismi elettivi, non è compresa nella definizione di Ufficio Stampa ed è quindi
incompatibile con il ruolo di addetto stampa, coordinatore o capo ufficio stampa.

L’Ufficio Stampa è la struttura primaria dell’informazione giornalistica verso l’esterno. Il giornalista
che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento
deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e
dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate
dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell’Ordine (Carta dei
doveri, Carta di Treviso sui minori), Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria,
Carta di Roma, Carta di Firenze) ed a quelle che verranno adottate in futuro dall’Ordine.

Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a
due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e
il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che lavorano negli Uffici
Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento
professionale permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale,
seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia pubblicisti.

In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto
prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell’ordine professionale, le norme deontologiche, e – per gli
enti pubblici – la legge 150/2000, è tenuto, pur in un doveroso ambito di collaborazione, a separare
nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della
comunicazione. La qualificazione di ufficio stampa e la denominazione di addetto stampa o capo
ufficio stampa sono riservate unicamente agli iscritti all’ODG.

Il giornalista dell’Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell’ambito
dell’ente, organizzazione o azienda, hanno titolo esplicito per fornirgliele, ovvero dal giornalista capo ufficio stampa o coordinatore e, laddove non esiste, dal responsabile dell’attività di
informazione dell’Ente medesimo, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla
legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.

Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale
dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa
nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.

Il giornalista direttore responsabile di house organ, siti web, newsletter o altri mezzi di
informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma. Ciò
comporta l’adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti dei quali risponde, oltre che in
sede civile e penale, anche rispetto all’Ordine dei giornalisti.

Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non
può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o dall’interesse
economico. In tal senso ha l’obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale
secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.
In particolare, nelle istituzioni di natura assembleare e nelle assemblee che svolgono attività
informativa in modo associato e nelle quali operano sia la struttura di informazione dell’organo
assembleare che quella dell’organo esecutivo, il capo ufficio stampa e/o coordinatore garantiscono
il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, evitando ogni
commistione tra l’informazione dell’assemblea e quella dell’Esecutivo.

Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un Ufficio Stampa non può
ricevere né fornire doni o altre utilità che possano limitarne l’autonomia e la credibilità
professionale.

Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro,
collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile
operatore dell’informazione.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta
l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.