Testo unico dei doveri del giornalista

Approvato dal Cnog nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e del 26-28 gennaio 2016.
In vigore dal 3 febbraio 2016.

Premessa
Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I
PRINCIPÎ E DOVERI

Articolo 1
Libertà d’informazione e di critica

L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2
Fondamenti deontologici

Il giornalista:

  • difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse la verità sostanziale dei fatti;
  • rispetta i diritti fondamentali delle persone e le norme di legge poste a loro salvaguardia;
  • tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
  • accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
  • non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
  • rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
  • applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
  • cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

TITOLO II
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3
Identità personale e diritto all’oblio

Il giornalista:

  • rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
  • nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
  • considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
  • tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
    non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
  • non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;
  • presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

Nei confronti delle persone il giornalista applica il «Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche», previsto dal dlgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali, che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5
Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli

Il giornalista:

  • rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
  • evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;
  • diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;
  • non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 7
Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

  1. nei confronti delle persone straniere termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
  2. tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8
Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

  1. rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
  2. ossefva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
  3. evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
  4. nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
  5. cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

  1. rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
  2. non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
  3. verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
  4. controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
  5. rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
  6. non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
  7. non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10
Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

1. Il giornalista:
a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
b) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.
2. Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e) il numero delle domande rivolte;
f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11
Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

Articolo 12
Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista:

  • non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
  • evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi;
  • se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV
LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 13
Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (ALLEGATO 5).

Articolo 14
Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

  • separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
  • non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico;
  • garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

TITOLO V
SANZIONI

Articolo 15
Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16
Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

Allegati

Allegato 1
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica
«Art. 1 – Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96.
Art. 2 – Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/63 e dell’art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3 – Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4 – Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5 – Diritto all’informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6 – Essenzialità dell’informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7 – Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
Art. 8 – Tutela della dignità della persona
1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9 – Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10 – Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11 – Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12 – Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n. 675/96.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
Art. 13 – Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro».

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Allegato 2
Carta di Treviso
Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
– che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
– che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
– che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
– che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.
Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell’informazione:
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8) se, nell’interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.
Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
2) ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi dell’informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell’infanzia;
3) a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l’eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.
NORME ATTUATIVE
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:
a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.
VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO
I giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti – senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni della “Carta”, ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc….) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno “Il Bambino e l’informazione” impegnano inoltre
– il Comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;
e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza.
– il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:
a) prevedere che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

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Allegato 3
Glossario
Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.
Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.
Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.
Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.
Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.
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Allegato 4
Carta dei doveri dell’informazione economica
1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di stampa.
2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività professionale né si può turbare l’andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.
3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell’ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell’articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l’editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d’investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l’identità dell’autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell’informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.
8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull’identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.
9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

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Allegato 5
Carta di Firenze
della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico
approvata dal Consiglio nazionale l’8 novembre 2011
in memoria di Pierpaolo Faggiano

PREMESSA – Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo
Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d’informazione e di critica posto alla base dell’ordinamento professionale.
Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l’ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.
La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.
Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.
È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.
Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l’Ordine dei Giornalisti e l’Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l’informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:

– Art. 1, comma 1 : L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

– Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

– Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

– Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

– Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nell’enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:

– Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti:
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;

– Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):
Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.
Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:
-sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;
– i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un’equa retribuzione di riferimento.

– Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000):
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

– Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:
[…] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che […] si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l’opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale del diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1– Politiche attive contro la precarietà

L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell’ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

• sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;

• venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;

• vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;

• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;

• siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;

• vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impego di stagisti o tirocinanti;

• sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.

Il direttore responsabile deve promuove il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 48 della Legge 69/1963 e dell’art. 43 del D.P.R. 115/1965.

La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all’articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all’Ordine devo vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione.

Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore.
f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale
Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti” legato alle presenti e future dinamiche dell’informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull’effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell’opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni
La violazione di queste regole, applicative dell’art. 2 della Legge 69/1963, comporta l’avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III citata legge.